Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9433 del 11 novembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di falso giuramento, l'interesse penalmente protetto riguarda l'esigenza di tutelare la veridicitą della dichiarazione giurata, in funzione della corretta amministrazione della giustizia civile, stante il valore di prova legale che l'ordinamento annette al giuramento. Pertanto, agli effetti penali, la falsitą del giuramento prescinde dal contenuto privatistico del rapporto dedotto in giudizio, e al quale si riferisce, e non hanno alcun rilievo le conseguenze che il giuramento possa produrre o abbia prodotto nel giudizio civile. Ne deriva che, ai fini del reato di cui all'art. 371 c.p., non occorre accertare l'ammissibilitą o la decisorietą del giuramento secondo la legge civile ma solo se la dichiarazione giurata sia in tutto o in parte falsa.

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