Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3053 del 3 aprile 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di falso giuramento della parte tutela l'interesse concernente il normale funzionamento dell'attivitā giudiziaria ed č configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la veritā obiettiva. A tal fine non č rilevante che il contrasto sia totale o parziale e che il falso cada su uno o pių punti della formula del giuramento ammesso dal giudice civile. In sede penale, inoltre, non č consentito valutare la pertinenza o la concludenza della predetta formula ai fini della decisione della causa civile.

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