Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6156 del 19 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo del reato di simulazione di reato quando la differenza tra il reato denunciato e quello realmente avvenuto investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensģ cose la cui singola identitą assume un'entitą e una funzione separatamente e significativamente rilevabile. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto configurabile la falsa denuncia di cui all'art. 367 c.p. con riguardo a fattispecie nella quale era stato denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, effettivamente rubata, anche della ruota anteriore destra, della batteria e del crik dell'autovettura).

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