Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17000 del 24 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 c.p. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 328, comma primo, c.p. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, c.p., nel fatto del consulente tecnico d'ufficio nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati).

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