Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11534 del 15 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Per integrare il dolo del delitto di omissione di referto (art. 365 c.p.) occorre, oltre la coscienza e volontą di omettere o ritardare il referto, che il soggetto si renda conto che trattasi di fatti che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora erroneamente l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie.

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