(massima n. 1)
Per aversi l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. occorre la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente a non domino, e l'oggetto del possesso. (Nella specie la C.S. ha riformato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto che costituisse titolo idoneo, in relazione all'usucapione del diritto di superficie e della comproprietą dei muri perimetrali, una sentenza che senza specificare in ordine a tali diritti reali aggiudicava ex art. 699 c.p.c. abr. il diritto di proprietą del bene gravato all'esito di una procedura espropriativa).