Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1836 del 20 dicembre 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il sanitario sorge l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 c.p. quando egli abbia prestato la sua assistenza in casi che possano in concreto presentare i caratteri di delitto perseguibile di ufficio secondo la valutazione del sanitario medesimo. L'esclusione a posteriori di detta perseguibilitā in base all'accertamento definitivo delle conseguenze fisiche o psichiche derivate al soggetto passivo non ha riflessi penalistici sulla responsabilitā dell'omittente perché il reato di cui all'art. 365 c.p. č reato di pericolo.

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