Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5514 del 13 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la trattazione di un affare amministrativo dia luogo all'intervento funzionale per ragioni di materia e di territorio di diversi pubblici ufficiali, ciascuno di essi č obbligato a denunciare il reato di cui abbia preso conoscenza nell'esercizio dell'attivitą amministrativa esplicita in ordine all'affare unitariamente considerato. La norma di cui all'art. 361 c.p. č infatti volta ad assicurare che l'autoritą giudiziaria venga nel modo pił tempestivo a conoscenza del reato emerso nel corso di un procedimento amministrativo, anche se questo sia ripartito in fasi successive, come si desume dalla equiparazione in via alternativa, nella fattispecie criminosa, dell'omissione della denuncia al ritardo di essa, ritardo che indubbiamente si verificherebbe se i pubblici ufficiali impunemente potessero fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza dell'obbligo e invocare a giustificazione dell'omissione tale posizione psicologica.

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