Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 493 del 26 febbraio 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato, principale, di omessa denunzia di reato si consuma nel momento in cui si verifica la omissione e l'abolitio criminis del reato subordinato (quello, cioč, che doveva essere denunziato; nella specie: contravvenzioni al codice stradale successivamente depenalizzate) costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilitą del reato principale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.