Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22024 del 9 giugno 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture č configurabile anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalitā istituzionali, in quanto detto requisito non č richiesto dalla norma incriminatrice.

(massima n. 2)

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto del contratto siano beni destinati alla P.A., si consuma nel momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da identificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.