Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1823 del 16 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato di frode di pubbliche forniture, l'espressione «Commette frode», contenuta nell'art. 356 c.p., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame č quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualitą e quantitą, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale č stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilitą del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformitą rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformitą di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).

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