Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9555 del 12 novembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di frode in pubbliche forniture si consuma al momento della fraudolenta esecuzione del contratto e cioè alla data dei verbali di ultimazione delle opere, a meno che la pubblica amministrazione, nel corso dell'esecuzione di esse, non abbia contestato alla parte i vizi o le inadempienze contrattuali, così realizzando un'ipotesi di consumazione anticipata del reato.

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