Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10556 del 9 novembre 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è escluso dal difetto di forma scritta del contratto. Il contratto di fornitura è soggetto alle norme del diritto privato: la mancata osservanza della forma scritta — di regola richiesta nei contratti in cui è parte la P.A. — determina la nullità o l'inesistenza del contratto medesimo, solo quando sia espressamente sancita. Tale sanzione non è prevista dalle norme che regolano l'attività della pubblica amministrazione nella stipulazione dei contratti di somministrazione.

(massima n. 2)

Soggetto attivo del reato di frode nelle pubbliche forniture può essere anche il subfornitore. Tale qualità non consegue alla cessione di un contratto di fornitura o al consenso della P.A., posto che unico responsabile - sotto il profilo civilistico - della regolarità e tempestività dell'esecuzione dell'originario contratto rimane il contraente che ha stipulato l'accordo di fornitura con la P.A., ma si acquista dal soggetto che assume consapevolmente l'obbligo di fornire - parzialmente o per intero - ad altro soggetto, che ha stipulato il contratto, quanto a lui occorra, affinché possa adempiere al contratto medesimo.

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