Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1545 del 14 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) il geometra che procede al restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l'antichità e le belle arti; tale intervento, infatti, è riservato dall'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, a chi esercita la professione di architetto (e, per la parte tecnica, di ingegnere), ed in ogni caso, per la rilevanza dell'opera sul piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra contemplate dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto e limiti di esercizio della relativa professione.

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