Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8685 del 23 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.) di dottore commercialista da parte di un consulente del lavoro la tenuta della materia fiscale e della contabilitą, relativa a piccole e medie imprese assistite nell'ambito dell'attivitą di consulente del lavoro. Esse, infatti, sono attivitą di mero rilevamento, annotazione, catalogazione, accorpamento e trascrizione di dati, aventi rilevanza contabile e fiscale, e costituisce pratica di scarso rilievo professionale, non implicando necessariamente contributi di consulenza tecnico-contabile, di stime commerciali e finanziarie, di verifica e revisione dei bilanci, di amministrazione e liquidazione di aziende, riservate ai dottori commercialisti. Essa, pertanto, deve essere ritenuta attivitą di natura «affine» che rientra nella generale competenza del consulente del lavoro (artt. 1 e 2 della L. 11 gennaio 1979, n. 12). Tale attivitą non cambia natura quando, anziché essere effettuata su scritture e documenti interni all'azienda, sia trasferita su dichiarazioni e denunzie destinate a essere inibite ad uffici pubblici, compresi quelli fiscali, sempreché non sussista la necessitą di una consulenza contabile o commerciale generale.

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