Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10116 del 24 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il semplice trasporto di ammalati a mezzo di autoambulanza non rientra di per sč nel novero delle attivitą per le quali occorre una speciale abilitazione dello Stato e tantomeno costituisce esercizio di una professione sanitaria; sotto codesto profilo d'altro canto va considerato che la presenza a bordo dei mezzi utilizzati di attrezzatura sanitaria di emergenza non implica né fornisce prova di suo utilizzo da parte dei trasportatori.

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