Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2076 del 19 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitā di tatuaggio non č allo stato disciplinata da alcuna norma specifica né la stessa č riconducibile alle attivitā proprie della professione sanitaria: pertanto con riguardo alla medesima non č configurabile il reato di abusivo esercizio di una professione previsto dall'art. 348 c.p.

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