Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2289 del 18 giugno 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ordinamento giuridico attuale l'istituto dell'immemorabile opera soltanto nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico con l'amministrazione dello Stato ed, in particolare, per quanto concerne i rapporti reali, č applicabile a quelli che hanno ad oggetto beni demaniali. Per contro, nei rapporti di diritto privato, ivi compresi quelli relativi a beni patrimoniali disponibili dello Stato, il suddetto istituto venne abrogato dal codice civile del 1865 e non č stato, poi, richiamato in vigore dal nuovo codice civile. Caratteristica fondamentale dell'immemorabile č che sia stato smarrito il ricordo del momento in cui č nata la situazione di possesso che si pretende di affermare come legittima: esso pertanto non puō essere invocato quando sia nota la data di inizio della situazione in contestazione.

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