Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18358 del 17 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Non commette il delitto di abusivo esercizio della professione di farmacista, punito dall'art. 348 c.p., l'erborista che si limiti alla coltivazione e raccolta di piante officinali, nonché alla loro preparazione industriale e commercializzazione, senza che nel corso della sua attivitą attribuisca ai prodotti posti in vendita funzioni di medicamento.

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