Cassazione civile Sez. II sentenza n. 284 del 13 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquisto di una servitù di uso pubblico, per possesso immemorabile, su di un fondo privato presuppone l'esistenza dei seguenti elementi da accertare dal giudice del merito, il quale deve sugli stessi motivare in modo congruo e giuridicamente corretto: a) la generalità di uso del bene da parte di una collettività indeterminata di individui considerati uti cives, ossia quali titolari di interessi di carattere generale — e non uti singuli, ossia quali persone che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato; b) l'oggettiva idoneità di quel bene all'attuazione di un fine di pubblico interesse configurabile in senso ampio, così da comprendere ogni utilizzazione, anche di mera comodità, purché rivolta al soddisfacimento di un'esigenza comune della collettività medesima; c) l'esistenza di una situazione di fatto le cui origini si perdono nel passato.

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