Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12890 del 7 dicembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esercizio abusivo di una professione difetta l'elemento oggettivo del reato quando l'attivitā posta in essere dall'agente non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicitā degli atti compiuti, riferibile all'attivitā professionale per la quale č richiesta una speciale abilitazione. (Fattispecie relativa a svolgimento di mansioni tecnico-burocratiche nell'istruttoria di pratiche di condono edilizio a supporto dell'ufficio comunale).

(massima n. 2)

Non dā luogo alla configurabilitā del reato di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), il fatto di taluno il quale, pur non essendo iscritto all'albo professionale dei geometri, abbia svolto, su incarico di un comune, attivitā di mera istruttoria delle pratiche di condono edilizio quale, nella specie, č stata ritenuta quella consistente nell'effettuare “l'esame della documentazione allegata a corredo delle singole domande, la verifica della rispondenza anche tecnica delle richieste ai presupposti di legge, il controllo della conformitā ai conteggi eseguiti dai richiedenti, la verifica della sanabilitā dell'opera con riguardo all'eventuale sussistenza di vincoli di ogni natura, la predisposizione dell'atto di concessione in sanatoria ed il calcolo dei relativi oneri.

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