Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26829 del 29 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuitą e della professionalitą. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attivitą questa che per la qualitą del farmaco e le modalitą di somministrazione non necessitava di particolari abilitą infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria).

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