Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1207 del 6 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Oggetto della tutela predisposta dall'art. 348 c.p. č costituito dall'interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probitą e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualitą morali e culturali richieste dalla legge. Ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti «propri» o «tipici» delle suddette professioni in quanto alle stesse riservati in via esclusiva e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale difettano di tipicitą nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato. (Nella specie si č escluso la configurabilitą del delitto di esercizio abusivo della professione forense nella diffida, rivolta ai debitori con lettera raccomandata dal titolare di un'agenzia di recupero crediti ad adempiere determinati debiti con la minaccia, in caso di rifiuto, di azioni giudiziarie ed a corrispondere, oltre al capitale, anche l'imposta di accredito e competenza).

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