Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1264 del 27 ottobre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

L'oggettivitā giuridica del delitto di millantato credito si identifica con la lesione del prestigio e del decoro della pubblica amministrazione, e il danno patrimoniale subėto dal privato non acquista rilievo rispetto alla norma incriminatrice; pertanto, l'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. non č applicabile al delitto di millantato credito.

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