Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9425 del 22 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitā del reato di millantato credito č sufficiente che l'agente ostenti una possibilitā di influire sul pubblico ufficiale o impiegato in via mediata, senza che occorra l'indicazione nominativa del funzionario o dell'impiegato che debbono essere comprati o remunerati, poiché l'interesse primario tutelato dalla norma di cui all'art. 346 c.p. č il prestigio della P.A. che č offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attivitā funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialitā o correttezza cui la P.A. deve ispirarsi ex lege.

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