Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34440 del 13 ottobre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di millantato credito, č sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilitā per la propria attivitā di intermediario, mentre č irrilevante che tale corrispettivo non sia stato pių richiesto e versato (Fattispecie nella quale č stata esclusa la configurabilitā della desistenza attiva in relazione alla condotta di un commercialista che aveva ottenuto da alcuni clienti la promessa di una somma di danaro — di seguito non pių sollecitata nč versata — a titolo di indebito compenso per l'accoglimento di una pratica di finanziamento pubblico, della quale aveva garantito il buon esito grazie alla conoscenza di un funzionario regionale)

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