Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17923 del 15 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza tra le due ipotesi di millantato credito non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilitą data o promessa all'agente ma nella prospettazione che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (art. 346, primo comma c.p.) ovvero nel costo della corruzione (art. 346, secondo comma).

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