Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11317 del 30 agosto 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 346 c.p. č configurabile anche quando il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato sia effettivamente sussistente, ma venga artificiosamente magnificato e amplificato dall'agente in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e di vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione.

(massima n. 2)

Il delitto di millantato credito sussiste anche quando il soggetto attivo ostenti la possibilitā di influire mediatamente sul pubblico ufficiale o impiegato servendosi dell'opera di persona interposta.

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