Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7529 del 30 maggio 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

La differenza tra le due ipotesi di delitto previste dall'art. 346 c.p. non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o dell'altra utilitā data o promessa, ma nella diversa rappresentazione della destinazione delle cose che l'agente fa al soggetto passivo; nella prima ipotesi, il millantatore si fa dare o promettere denaro o altra utilitā come prezzo della sua mediazione verso il pubblico ufficiale; nella seconda, invece, egli promette la corruzione del pubblico ufficiale.

(massima n. 2)

Per la sussistenza del delitto di millantato credito č necessario che l'agente vanti un'efficace influenza sui pubblici ufficiali o impiegati incaricati di pubblico servizio, facendoli apparire facilmente corruttibili, e che, con tale mezzo fraudolento, determini altri a dare o a promettere danaro o altra utilitā, quale prezzo della propria simulata mediazione. Pertanto ai fini della configurabilitā del reato non č necessario che le persone presso cui si millanta credito siano nominativamente indicate oppure individuate mediante le indicazioni fornite, essendo sufficiente che le circostanze riferite dal millantatore siano tali da far sorgere nel soggetto passivo la ragionevole convinzione di poter utilizzare un'influenza diretta o indiretta sul pubblico ufficiale, per cui, per la sussistenza del reato č del tutto irrilevante il fatto che il millantatore abbia dichiarato di non conoscere il pubblico ufficiale, nei confronti del quale abbia espressamente assicurato la parte lesa di poter intervenire avvalendosi dell'opera di intermediari.

(massima n. 3)

Rivestono, a tutti gli effetti, la qualifica di pubblico ufficiale i funzionari degli istituti bancari che, quali quelli del mediocredito, operano nel campo dei crediti speciali o agevolati, erogabili in favore di determinate categorie di imprenditori, con provvedimento pubblico di natura concessoria e che, inoltre, gravano, in varia misura sull'erario (fattispecie in tema di millantato credito).

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