Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9405 del 5 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) la condotta del lavoratore che aderisce all'assemblea indetta dal sindacato e previamente comunicata al datore di lavoro il quale nulla obietti in ordine alla legittimazione del sindacato ed allo stesso svolgimento dell'assemblea e nulla proponga ai lavoratori in ordine ad iniziative intese a realizzare nella predetta situazione la migliore organizzazione del servizio. (Fattispecie relativa a dipendenti di un'azienda di autoservizi, gerente un pubblico servizio di linea, che avevano partecipato ad un'assemblea sindacale indetta da una federazione non riconosciuta e priva di R.S.A.).

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