Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 27997 del 8 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessitą (art. 340 c.p.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entitą del turbamento siano da considerare irrilevanti.

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