Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1831 del 16 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, integra il reato di cui all'art. 340 c.p., e non quello di ragion fattasi di cui all'art. 392 c.p., la condotta di chi, adducendo un preteso diritto, si oppone al provvedimento di occupazione d'urgenza di beni immobili (nella specie, occorrenti per la realizzazione di una discarica), atteso che la sfera giuridica del privato subisce una limitazione dal provvedimento della pubblica amministrazione che determina l'affievolimento del diritto soggettivo in interesse legittimo, sicché l'azione dell'agente, che versa in uno stato di soggezione conseguente all'esercizio di una pubblica funzione, non può dirsi essere stata realizzata a tutela di un diritto da fare valere nei confronti della pubblica amministrazione.

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