Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2723 del 21 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è configurabile il reato di cui all'art. 340 c.p. nell'ipotesi in cui il servizio pubblico nel suo complesso continui a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo cui è stato predisposto: in tal caso il fatto che una singola prestazione sia stata resa meno adeguata alle condizioni ottimali attraverso cui doveva essere effettuata non può far ritenere sussistere l'ipotesi criminosa in questione. Quanto sopra vale in particolare con riguardo a servizi nei quali gli scopi possono essere raggiunti con modalità e tempi non predeterminati e rigidi ma elastici. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la ricorrenza del reato in questione a comportamento di soggetto che allontanandosi dal posto di lavoro aveva, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti, determinato un ritardo nella sola prestazione finale dello scarico).

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