Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6654 del 9 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 c.p. non è necessario che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. Ciò in quanto, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio o del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività; sul piano sistematico, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento della amministrazione, sicché l'accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza. (Fattispecie in cui è stato ritenuto responsabile del delitto in questione un docente di un istituto professionale industriale che nel corso di due giorni aveva abbandonato senza giustificato motivo il posto di lavoro, affidando le classi nelle quali avrebbe dovuto tenere lezione alla sorveglianza di un bidello e non espletando, per la intera durata stabilita, il servizio di vigilanza di un concorso a cattedra).

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