Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33062 del 5 agosto 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato previsto dall'art. 340 c.p. si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione dev'essere tale da turbare la regolarità dell'ufficio o servizio e la turbativa si realizza anche con un'interruzione, purché di entità e durata tale da determinarla. (Fattispecie in cui il reato è stato configurato nel caso di un medico legale di turno che si era reso irreperibile e non aveva risposto alla chiamata che chiedeva l'intervento del medico legale in un caso d'impiccagione).

(massima n. 2)

Nel reato di cui all'art. 340 c.p. l'elemento soggettivo non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o la turbativa del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l'azione o l'omissione è idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa e sull'accettazione del rischio della verificazione di esso. Ne consegue che commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico addetto a un determinato servizio, il quale pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, potendo tali inconvenienti essere previsti in esito alla condotta.

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