Cassazione penale Sez. II sentenza n. 729 del 25 marzo 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Le circostanze non vanno considerate soltanto come cause di aumento o diminuzione della pena. Esse valgono anche per sé, in quanto modificano in pił o in meno la quantitą del delitto, avuto riguardo specialmente al danno effettivo e alla valutazione politica del reato, per cui, in definitiva, operando sul presupposto degli elementi costitutivi dello stesso, acquistano un loro autonomo valore sintomatico, tale da poter stabilire, tra reato semplice e reato circostanziato, un rapporto di genere a specie.

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