Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16657 del 12 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, non rientra tra le ragioni (in particolare, quelle di giustizia) per le quali, ai sensi dell’art. 328, comma primo, c.p., un atto d’ufficio debba essere compiuto “senza ritardo”, sì che l’indebito rifiuto di compierlo venga ad assumere carattere di reato, la notifica ai destinatari, da parte del messo comunale all’uopo incaricato, di atti di diffida al pagamento di contributi trasmessi da una Direzione provinciale del lavoro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.