Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7567 del 26 luglio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento su istanza dell'autorità amministrativa integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con conseguente perseguibilità a querela, e non il reato (perseguibile d'ufficio) di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

(massima n. 2)

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, nell'ambito di procedura per il recupero di spese giudiziarie, ad istanza dell'autorità amministrativa, configura il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), punibile a querela della persona offesa e non già quello di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), perseguibile d'ufficio. Invero nel testo dell'art. 334 c.p.p. non v'è alcun riferimento a cose sottoposte a pignoramento e l'accostamento dei due istituti, radicalmente differenti tra loro, non può compiersi, in assenza di unitaria disciplina legislativa, senza rischiare la commistione di connotati giuridici diversi.

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