Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8120 del 14 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché possa ritenersi un possesso ad usucapionem da parte di un comproprietario-compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'animus excludendi a carico degli altri comunisti. D'altra parte il possesso, acquisito animo et corpore, ben puņ conservarsi «solo animo», quando non consti l'animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilitą del compossessore.

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