Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7229 del 5 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il direttore di un giornale che si assenta per ferie, e che sa di non poter esercitare, nel corrispondente periodo, le proprie funzioni, è tenuto tuttavia a richiedere la propria sostituzione e ad impedire che, in mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza di una sua presenza, ma senza che, in effetti, venga esercitato alcun controllo. Ove il proprietario rifiuti, il direttore non può consentire che il suo nome continui ad apparire ancora come responsabile allorché in realtà si trovi, a causa delle ferie, nella concreta impossibilità di esercitare le proprie funzioni e in concreto non le eserciti. Pertanto, il godimento delle ferie senza predisporre o sollecitare alcuno dei meccanismi previsti perché sia assicurato il costante controllo della pubblicazione e consentendo che lo stesso continui ad apparire garantito dalla sua presenza costituisce di per sé una condotta colposa da cui deriva la responsabilità prevista dall'art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

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