Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16012 del 28 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą dell'esimente dello stato di necessitą (art. 54 c.p.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontą dell'agente, con la conseguenza che questi non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. Non sussistono, pertanto, gli estremi della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. allorché la situazione di pericolo per l'integritą fisica dell'imputato sia derivata dalla scelta di compiere un furto e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente che abbia provocato la reazione (nella specie, del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione).

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