Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39791 del 2 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo d'impeto, che connota la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude la luciditą, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione. (Fattispecie relativa ad un caso di tentato omicidio pluriaggravato, in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici d'appello che non avevano ravvisato alcuna incompatibilitą tra il dolo d'impeto e la luciditą e la freddezza mostrate dall'imputato il quale, a fronte del rifiuto reiteratamente opposto da una prostituta alle plurime richieste di concessione di uno sconto per il pagamento della prestazione sessuale, esplodeva contro la stessa un colpo d'arma da fuoco in direzione del collo della vittima, la scaricava dall'autovettura e si dava alla fuga al fine di non essere identificato).

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