Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1049 del 27 settembre 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 336 c.p. č necessaria la coscienza e la volontā di usare la violenza o la minaccia per il fine, propostosi dall'agente, di costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, fine che indica il dolo specifico che determina l'azione, non essendo necessario che la violenza consegua l'effetto di impedire in modo definitivo l'esplicazione della pubblica funzione o del servizio in relazione a un oggetto determinato.

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