Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7346 del 20 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di cui all'art. 336 c.p. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e pił precisamente del dolo specifico che attiene alla finalitą che l'agente si propone con il suo comportamento. Ne consegue che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto č consumato sia che l'attivitą commissiva o l'omissione cui č finalizzata l'azione dell'agente siano state gią realizzate sia che ancora debbano esserlo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto indicato nella minaccia diretta a due agenti della polizia municipale per costringerli ad omettere l'inoltro alla Procura della Repubblica della notitia criminis concernente taluni abusi edilizi, poi risultata gią inviata dagli stessi nei giorni precedenti).

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