Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 95 del 8 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'idoneitą della violenza o minaccia ad intimidire ed a costringere un pubblico ufficiale deve essere verificata in relazione alla singola fattispecie e l'indagine in concreto deve necessariamente svolgersi nell'ambito delle seguenti coordinate: coefficiente di gravitą del male prospettato; apparenza di serietą ed eseguibilitą della forma, del tempo, del luogo e delle modalitą dell'azione; personalitą del soggetto attivo e suoi eventuali precedenti penali; condizioni psicologiche del soggetto passivo. (Fattispecie consistente nella minaccia di un detenuto di autolesionarsi con una lametta qualora non fosse stato fatto uscire dalla sua cella).

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