Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38119 del 25 giugno 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono agenti della forza pubblica ed in quanto tali possono rendersi autori del delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza di cui all'art. 329 c.p.

(massima n. 2)

In tema di rifiuto o ritardo di obbedienza, la qualifica di agente della forza pubblica, che deve possedere l'autore del reato, presuppone che questi sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, con la conseguenza che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza, per essere tipico, deve necessariamente correlarsi all'esercizio del suddetto potere coercitivo, non potendo essere sufficiente la relazione con l'espletamento di un'attivitą meramente amministrativa.

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