Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2620 del 18 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalitą, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuitą. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).

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