Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2523 del 11 marzo 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuitą del fatto, introdotta nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione, dall'art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86, č subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalitą e, quindi non soltanto alla verifica delle conseguenze di carattere patrimoniale. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse essere concessa la detta circostanza attenuante per la particolare intensitą del dolo del pubblico ufficiale).

(massima n. 2)

La condotta del delitto di corruzione si differenzia dalla condotta del delitto di concussione mediante induzione in quanto, mentre nell'un reato il pubblico ufficiale non opera sulla volontą del corruttore che si determina liberamente, nell'altro reato lo stesso pubblico ufficiale crea — anche solo con frasi indirette e persino con il mero sintomatico atteggiamento — uno stato di timore idoneo a far ritenere al privato che, senza l'esborso di danaro o la corresponsione di altra «utilitą», non si potrebbe sottrarre a conseguenze dannose.

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