Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1898 del 21 gennaio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio č integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione. (Fattispecie relativa alla rivelazione, da parte di un funzionario di polizia, di notizie concernenti un'indagine della quale non era partecipe, dopo aver ricevuto in proposito confidenze dei colleghi operanti).

(massima n. 2)

In tema di delitti contro la P.A., la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuitā ricorre quando il reato presenti gravitā contenuta nella sua globalitā, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato l'intervenuto riconoscimento dell'attenuante in base al solo fattore della scarsa entitā delle conseguenze patrimoniali dell'azione criminosa).

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