Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28468 del 2 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. č circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attivitā complessiva di tutti i partecipi.

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